29 giugno 2020
NUOVA ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA
⚠️ *In vigore da 1-7-2020 al 14-7-2020*
🔴 *Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni*
🔴 *obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*
➡️ Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina
🏭 *Attività economiche, produttive e ricreative*
Si rimanda alle schede dell’allegato 1.
🔴 E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale
➡️ E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
⚠️ *Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro*
🟡 Discoteche e sale da ballo, la ripresa dell’attività è consentita dal 10 luglio.
🟡 dal *10 luglio ripresa delle attività sportive a contatto*
⚠️ Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.
⚠️ *In vigore da 1-7-2020 al 14-7-2020*
🔴 *Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni*
🔴 *obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*
➡️ Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina
🏭 *Attività economiche, produttive e ricreative*
Si rimanda alle schede dell’allegato 1.
🔴 E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale
➡️ E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
⚠️ *Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro*
🟡 Discoteche e sale da ballo, la ripresa dell’attività è consentita dal 10 luglio.
🟡 dal *10 luglio ripresa delle attività sportive a contatto*
⚠️ Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.
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A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Area | Affari Generali, Cultura, Scuole e Servizi Sociali | ||||||||
Responsabile | Dott. Federico Moro | ||||||||
Personale |
Wanda Belardo - Operatore esperto Erica Bruno - Istruttore Davide Grossi - Istruttore |
||||||||
Indirizzo | Via Luciano Manara, 7 - piano terra | ||||||||
Telefono |
0382.5575216 - 0382.5575213 - 0382.5575228 |
||||||||
Fax |
0382.554110 |
||||||||
wanda.belardo@comune.cavamanara.pv.it erica.bruno@comune.cavamanara.pv.it davide.grossi@comune.cavamanara.pv.it |
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Apertura al pubblico |
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