Descrizione
Si segnala che a seguito delle modifiche all'art. art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (nei casi previsti dalla normativa), il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata. E' STATA INSERITA NELLA SEZIONE MODULISTICA IL NUOVO MODELLO DA UTILIZZARE PER LE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI AGIBILITA'. ISTANZE PRESENTATE DIVERSAMENTE DALLE PRESCRIZIONI DETTATE DELLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA VERRANNO RESPINTE.
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/04/2017 16:29:17