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"Coronavirus" - Disposizioni per il territorio nazionale e per la Lombardia dal 8 marzo 2020

Si rendono note le disposizioni valide fino al 3 aprile in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti -...
Data:

8 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

Si rendono note le disposizioni valide fino al 3 aprile in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti

- Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza.
Non c’è divieto assoluto di movimento ma necessità di motivarlo, quindi una ridotta mobilità.

- Conferma della chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado e degli Atenei

- Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo quelli effettuati da professionisti a porte chiuse

- Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali

- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
La chiusura non si applica a farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari

- Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

- Chiusi i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura

- Sospese le cerimonie civili e religiose,ivi comprese quelle funebri

- Sospese tutte le manifestazioni organizzate ed ogni attività come per esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

- Sono consentite le attività dei bar e ristoranti dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale

- Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone

⚠NB PER LE ATTIVITÀ CHE NON RISPETTERANNO I SUDDETTI OBBLIGHI È PREVISTA LA CHIUSURA

Al link del sito di Regione Lombardia i Decreti in forma integrale

Allegati

Link

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 08/03/2020 10:06:53

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