Descrizione
Con il Decreto 16 maggio 2020, N. 33, entrano in vigore le nuove misure valide dal 18 maggio sino al 31 maggio.
Di seguito le principali novità:
- dal 18 maggio cessano tutte le misure limitative esistenti all’interno del territorio regionale e, pertanto, non servirà più l’autocertificazione per lo spostamento;
- fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti verso altre regioni salvo che per comprovate esigenze lavorative, salute e stato di necessità sarà necessaria l’autocertificazione;
- a decorrere dal 3 giugno gli spostamenti interregionali potranno essere limitati in ragione della situazione epidemiologica;
- sino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e verso l’estero salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e stato di necessità;
- restano in vigore tutti i divieti di spostamento dal domicilio per le persone sottoposte a quarantena o che presentino sintomatologie (febbre 37,5 o tosse);
- sono vietati gli assembramenti in luoghi pubblici, le manifestazioni che prevedano la presenza di pubblico si svolgono in base all’andamento epidemiologico;
- le riunioni si svolgono garantendo la distanza minima interpersonale di un metro di distanza
- le attività economiche e produttive si adeguano ai protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province.
In allegato il testo integrale del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
Di seguito le principali novità:
- dal 18 maggio cessano tutte le misure limitative esistenti all’interno del territorio regionale e, pertanto, non servirà più l’autocertificazione per lo spostamento;
- fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti verso altre regioni salvo che per comprovate esigenze lavorative, salute e stato di necessità sarà necessaria l’autocertificazione;
- a decorrere dal 3 giugno gli spostamenti interregionali potranno essere limitati in ragione della situazione epidemiologica;
- sino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e verso l’estero salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e stato di necessità;
- restano in vigore tutti i divieti di spostamento dal domicilio per le persone sottoposte a quarantena o che presentino sintomatologie (febbre 37,5 o tosse);
- sono vietati gli assembramenti in luoghi pubblici, le manifestazioni che prevedano la presenza di pubblico si svolgono in base all’andamento epidemiologico;
- le riunioni si svolgono garantendo la distanza minima interpersonale di un metro di distanza
- le attività economiche e produttive si adeguano ai protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province.
In allegato il testo integrale del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
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Ultimo aggiornamento pagina: 16/05/2020 21:49:18